Art. 1.
(Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti sul lavoro»).

      1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 6 dicembre di ogni anno, anniversario della strage alla fonderia ThyssenKrupp di Torino, quale «Giornata della memoria dei caduti sul lavoro».
      2. La ricorrenza di cui al comma 1 è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.